Art. 7.
(Consigli di classe e di interclasse).

      1. I consigli di classe e di interclasse sono gli organi di programmazione didattica e di valutazione. Ne fanno parte gli insegnanti, fatta eccezione per le sedute di valutazione, i rappresentanti dei genitori nelle scuole primarie, e i rappresentanti dei genitori e degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, secondo la composizione e i compiti previsti dal capo I del titolo I della parte I del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni.
      2. I consigli di classe e di interclasse sono convocati e presieduti dal dirigente scolastico o da un suo delegato. I docenti della classe designano nella prima riunione il docente incaricato di svolgere le funzioni di segretario.
      3. Il consiglio di classe si riunisce, oltre che per gli adempimenti connessi con la valutazione e la scelta dei libri di testo, almeno due volte ogni quadrimestre.